Tutto quello che c‘è da sapere sull’Iniziativa Europa

 

In breve: Che cos’è l’Iniziativa Europa

Cosa potete ottenere firmando l’Iniziativa Europa

Come potete sostenere l’Iniziativa Europa

Il testo dell’Iniziativa Europa recita

Chi c’è dietro l’Iniziativa Europa

In dettaglio: Come capire il testo dell’Iniziativa Europa

Da quanto tempo è in corso la raccolta di firme per l’Iniziativa Europa?

Cosa succede all’Iniziativa Europa dopo la raccolta delle firme?

“La nostra casa è la Svizzera,

ma la patria della Svizzera è l’Europa”.

Peter von Matt

 

 

In breve: Che cos’è l’Iniziativa Europa

 L’Iniziativa Europa mira a sancire nella Costituzione federale la partecipazione della Svizzera all’integrazione europea come parte più importante della politica estera svizzera. Questa integrazione è principalmente incarnata e guidata dall’Unione Europea (UE) con i suoi attuali 27 Stati membri. L’UE è l’organizzazione politica ed economica più importante d’Europa.

La Svizzera è attualmente un’isola al centro dell’UE. Tuttavia, è strettamente legata ad essa. L’UE è di gran lunga il più importante partner commerciale della Svizzera. Tuttavia, i legami non sono solo economici. La Svizzera condivide con l’UE gli stessi valori, come i diritti umani, lo Stato di diritto, la democrazia e l’economia di mercato. In Svizzera parliamo le stesse lingue e abbiamo la stessa religione dei nostri vicini dell’UE. Inoltre, i cittadini dell’UE sono il gruppo più importante di stranieri in Svizzera. Ad oggi, la Svizzera e l’UE hanno concluso oltre 120 accordi bilaterali. I più importanti sono l’Accordo di libero scambio (1972), l’Accordo sulle assicurazioni (1989), l’Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (1992), gli Accordi bilaterali I (1999) e gli Accordi bilaterali II (2004). La Svizzera e l’UE stanno attualmente negoziando un nuovo terzo pacchetto di accordi bilaterali (Bilaterali III).

L’Iniziativa Europa mira a riconoscere l’importanza fondamentale dell’UE per la Svizzera con un articolo costituzionale. L’iniziativa lascia volutamente aperta la questione di quale forma debba assumere la partecipazione della Svizzera all’integrazione europea. Questa potrebbe assumere la forma di accordi bilaterali, come avviene attualmente, di adesione allo Spazio economico europeo (SEE), come è stato tentato una volta nel 1992, o addirittura di adesione all’UE. Tuttavia, è possibile anche un’altra forma di partecipazione; l’unica cosa importante è che la Svizzera partecipi attivamente e ambiziosamente all’integrazione europea. Ciò include anche l’Associazione europea di libero scambio (EFTA), il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). La Svizzera è uno Stato membro di queste organizzazioni. Anche l’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO), la più importante organizzazione europea di sicurezza e difesa, fa parte dell’integrazione europea. In quanto Stato neutrale, la Svizzera non fa parte di questa organizzazione.

Cosa potete ottenere firmando l’Iniziativa Europa

  • L’Iniziativa Europa garantisce che la Costituzione federale riconosca l’importanza fondamentale dell’integrazione europea per la Svizzera, che è guidata principalmente dall’UE.
  • L’Iniziativa Europa sostiene una politica europea attiva da parte del Consiglio federale e del Parlamento.
  • L’Iniziativa Europa sostiene gli attuali negoziati della Svizzera con l’UE su un nuovo terzo pacchetto di accordi bilaterali (Bilaterali III).
  • L’Iniziativa Europa richiede al Consiglio federale e al Parlamento di approfondire la partecipazione della Svizzera all’integrazione europea al di là dei Bilaterali III con ulteriori trattati, ad esempio in settori come il clima, la cultura e/o la sicurezza.
  • L’Iniziativa Europa evita che la Svizzera si limiti a intrattenere un semplice accordo di libero scambio con l’UE. Così facendo, impegna il Consiglio federale in una politica europea ambiziosa.
  • L’Iniziativa Europa garantisce che la partecipazione della Svizzera all’integrazione europea avvenga nel rispetto e nella salvaguardia della democrazia diretta, del federalismo, della sostenibilità e dell’equilibrio sociale.
  • L’Iniziativa Europa lancia un segnale forte contro la politica isolazionista e il patriottismo «réduit» dell’UDC e dei circoli conservatori nazionali ad essa associati.

Come potete sostenere l’Iniziativa Europa

Scaricate qui il modulo di firma, firmatelo voi stessi, raccogliete le firme di amici e conoscenti e inviate il modulo compilato al più presto al seguente indirizzo: Europa-Initiative, casella postale 6, 9215 Schönenberg. La raccolta di firme durerà fino al 2 ottobre 2025 e l’associazione Svizzera in Europa si è impegnata a contribuire con almeno 2500 firme all’Iniziativa Europa.

Potete sostenere l’Iniziativa Europa non solo con la vostra firma, ma anche con una donazione finanziaria. Per saperne di più, visitate il sito web dell’Iniziativa Europa.

Il testo dell’Iniziativa Europa recita

Iniziativa popolare federale
«Per una Svizzera forte in Europa (Iniziativa Europa)»

La Costituzione federale[1] è modificata come segue:

Art. 54a[2]           Integrazione europea

1 La Confederazione partecipa attivamente all’integrazione europea.

2 A tale scopo conclude trattati internazionali con l’Unione europea che garantiscano una partecipazione durevole e progressiva alle libertà del mercato interno europeo e ad altri ambiti della cooperazione europea, in particolare alla cultura, alla formazione, alla ricerca e alla protezione del clima.

3 Nel quadro dei trattati in vigore la Confederazione e i Cantoni assicurano che i valori fondamentali della democrazia e del federalismo, le risorse naturali alla base della vita e l’equilibrio sociale in seno alla collettività e sul mercato del lavoro siano tutelati.

Art. 197 n. 16[3]

  1. Disposizione transitoria dell’articolo 54a (Integrazione europea)

Al più tardi dopo l’accettazione dell’articolo 54a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale conclude senza indugio i trattati necessari con l’Unione europea. Entro 12 mesi dalla conclusione dei negoziati sottopone i trattati all‘Assemblea federale per approvazione. Nel contempo propone le misure necessarie per attuare l’articolo 54a capoverso 3. Queste assicurano in particolare l’applicazione efficace e durevole in Svizzera del principio europeo della parità di condizioni per lo stesso lavoro nel medesimo luogo.

Chi c’è dietro l’Iniziativa Europa

L’Iniziativa Europa è sostenuta da Operazione Libero come capofila, dalle associazioni studentesche VSS-UNES-USU, dai Verdi svizzeri, dai Giovani Verdi, dal Movimento Europeo Svizzera (EBS), dall’Associazione per la Cooperazione Transfrontaliera (GFGZ), da VOLT, dal FOMOSA (Forum per l’Europa Centrale e Orientale), dall’Associazione delle Orchestre Professionali Svizzere e dall’Associazione Svizzera in Europa (ASE).

In dettaglio: Come capire il testo dell’Iniziativa Europa

Contesto

 L’iniziativa è inserita nel capitolo «Competenze” e nell’articolo 54 della Costituzione federale (Cost.) in materia di «Affari esteri». Si tratta quindi di un articolo che, da un lato, stabilisce la politica europea come principale responsabilità costituzionale della Confederazione e, dall’altro, di un articolo che specifica gli obiettivi costituzionali e le condizioni quadro degli affari esteri, in particolare quando questi riguardano le relazioni con le organizzazioni sovranazionali e internazionali del continente europeo, in particolare, ma non esclusivamente, l’Unione europea. Le disposizioni dell’art. 54a e le disposizioni transitorie chiariscono che l’Iniziativa Europa prevede anche la possibilità di un’adesione all’UE o allo Spazio economico europeo (SEE) o di un processo di integrazione in un altro percorso futuro, ma senza esigere nulla di tutto ciò. La Costituzione fissa degli obiettivi senza definire il percorso di diritto costituzionale.

Art. 54a Integrazione europea

Titolo

Il termine «integrazione europea» non si riferisce a uno Stato o a uno specifico accordo istituzionale (ad esempio, l’appartenenza a una delle organizzazioni europee). Si riferisce a un processo di approfondimento della cooperazione e di sviluppo del diritto condiviso (che non deve necessariamente andare sempre nella stessa direzione). È il processo attraverso il quale gli Stati europei rimodellano, ridefiniscono, adattano e sviluppano continuamente le loro relazioni reciproche e con le organizzazioni internazionali e sovranazionali europee. In particolare, si tratta di modellare il rapporto della Svizzera con gli altri Stati europei e con le organizzazioni internazionali e sovranazionali che essi hanno creato per l’Europa. Questo processo è oggetto dell’art. 54a. L’articolo stabilisce gli obiettivi e i principi di questo processo. Il processo non riguarda solo il rapporto con l’UE, ma in linea di principio tutte le organizzazioni internazionali e sovranazionali i cui obiettivi riguardano esplicitamente l’Europa. Oltre all’UE, queste includono in particolare l’EFTA, il Consiglio d’Europa e l’OSCE, la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN), ma anche la NATO.

L’art. 54a va inteso come un’integrazione dell’art. 54 e colma una lacuna della Costituzione federale: per la prima volta, i diritti, i doveri e gli obiettivi della politica europea della Svizzera sono sanciti nella Costituzione. Il fatto che l’integrazione europea sia sancita in un articolo 54a separato e non in un nuovo paragrafo dell’articolo 54 esistente sottolinea l’importanza dell’integrazione europea per gli affari esteri della Svizzera. L’art. 54a rappresenta una lex specialis rispetto all’art. 54: Sebbene gli obiettivi specifici della politica europea della Svizzera siano stati aggiunti alla Costituzione, le disposizioni dell’art. 54 continuano ad applicarsi in linea di principio alla politica europea della Svizzera.

Paragrafo 1

1  Il governo federale è attivamente coinvolto nell’integrazione europea.

Il paragrafo 1 fornisce alla Confederazione (e ai Cantoni) una direzione fondamentale e una linea guida per l’organizzazione, ancorando per la prima volta nella Costituzione il nostro rapporto con l’Europa. La norma è programmatica ed esprime l’abbandono di una politica che finora è stata per lo più reattiva. Da essa non si possono trarre rivendicazioni dirette. L’obiettivo generale del paragrafo è che la Svizzera partecipi attivamente al processo di integrazione e svolga un ruolo proattivo, in una forma o nell’altra, nella definizione delle relazioni reciproche tra gli Stati europei e le organizzazioni create a tale scopo. L’obiettivo è quindi che la Svizzera divenga co-progettista sul piano europeo. Tuttavia, questo processo non è fine a se stesso, ma un mezzo per raggiungere gli obiettivi normativi della disposizione costituzionale. In particolare, serve a concretizzare nel contesto regionale gli obiettivi enunciati nel precedente art. 54 della Costituzione federale: la tutela e la promozione della pace, della libertà individuale, della democrazia e del benessere.

Per il significato esatto del termine integrazione, si rimanda ai commenti della sezione “Titolo”.

Paragrafo 2

2 A tal fine, conclude trattati internazionali con l’Unione Europea che consentono una partecipazione

durevole e progressiva alle libertà del mercato interno europeo e ad altri ambiti della cooperazione europea, in particolare alla cultura, alla formazione, alla ricerca e alla protezione del clima.

Il paragrafo 2 rappresenta il nucleo giuridico dell’iniziativa. Esso obbliga il Consiglio federale e il Parlamento a negoziare e presentare norme e istituzioni che ripristinino la capacità d’azione della Svizzera in Europea, a rinnovare gli accordi esistenti con l’Unione europea e a negoziare nuovi accordi nei settori in cui la Svizzera desidera cooperare. È irrilevante che ciò avvenga attraverso un unico trattato (ad esempio un trattato quadro o un trattato di adesione al SEE o all’UE) o attraverso una serie di trattati (come protocolli aggiuntivi agli accordi di accesso al mercato esistenti) e la partecipazione a singoli programmi, oppure attraverso un nuovo accordo e una nuova architettura nel quadro della cooperazione europea. Il fattore decisivo è che l’accordo contrattuale creato garantisca la partecipazione della Svizzera ai processi decisionali attraverso la codecisione o la codeterminazione, l’ulteriore sviluppo del diritto nel quadro degli impegni assunti e anche la risoluzione delle controversie. Si deve creare una situazione in cui l’UE non risponda più alle nuove richieste di cooperazione con l’obiezione che prima devono essere chiarite le questioni istituzionali. Questi requisiti si applicano a tutte le forme di integrazione, ma lasciano diversi margini di manovra. Sono maggiori nel contesto dell’integrazione settoriale attraverso accordi bilaterali, più stretti nell’area SEE o in un’Europa a più velocità, e minori nel contesto dell’adesione. La Costituzione non stabilisce a quale livello di integrazione si debba puntare. Sebbene il paragrafo lasci aperta la questione di quale accordo basato su un trattato possa essere utilizzato per recuperare la capacità della Svizzera di agire e sviluppare una politica di integrazione attiva, la Costituzione stabilisce alcuni requisiti minimi e ambiti che vincolano il Consiglio federale e il Parlamento. Questo elenco non è esaustivo, ma può coprire anche ulteriori e futuri ambiti, in particolare nel settore della politica di sicurezza e dell’approvvigionamento nazionale.

L’espressione «una partecipazione durevole e progressiva alle libertà del mercato unico europeo» si riferisce alle quattro libertà che sono già state ampiamente realizzate nel mercato unico europeo e che vengono continuamente approfondite, ovvero la libertà di circolazione di beni, servizi, capitali e persone. Queste libertà non sono solo obiettivi politici, ma comprendono diritti individuali direttamente applicabili non solo nell’UE e nell’area SEE, ma anche in Svizzera. I titolari di queste libertà sono persone che vivono o sono domiciliate in Svizzera. Allo stesso tempo, la frase obbliga la Svizzera a collaborare alla graduale realizzazione di queste libertà e vieta di abbandonare queste libertà come obiettivo prospettico, cioè di rinunciare all’obiettivo minimo di una partecipazione almeno parziale al mercato unico. Finché il mercato interno europeo esisterà, questa situazione obbliga la Svizzera a parteciparvi almeno parzialmente. In particolare, sostituire la partecipazione (parziale) al mercato unico europeo con il semplice libero scambio senza garantire i diritti economici individuali di accesso al mercato sarebbe incostituzionale. La disposizione avrà un impatto pratico soprattutto nel settore dei servizi, dove finora sono esistite normative solo in singoli settori (trasporto aereo, trasporto terrestre e assicurazioni) e che da sole non rendono giustizia a un’economia dei servizi aperta.

Una caratteristica qualitativa centrale delle relazioni istituzionali con l’Unione Europea, che l’articolo richiede, è la capacità di sviluppo. La Costituzione definisce questo obiettivo, ma non specifica il modo in cui raggiungerlo. Come mandato costituzionale, le relazioni devono poter essere riorganizzate e/o ampliate se ciò corrisponde ai desideri della Svizzera. Il presupposto è che le condizioni istituzionali necessarie siano garantite e al passo con le esigenze dettate dagli sviluppi futuri. La capacità d’azione e la sovranità della Svizzera sono caratterizzate dal fatto che essa mantiene le sue relazioni in uno stato tale da poterle sviluppare. Qualsiasi situazione in cui un accordo precedente con l’UE abbia raggiunto i suoi limiti e non possa più essere adattato alle esigenze dei tempi per motivi istituzionali è quindi incostituzionale.

La formulazione di questo paragrafo chiarisce che la partecipazione (parziale) al mercato interno deve costituire la base e il punto di partenza della politica europea della Svizzera, ma che questa non si limita alla partecipazione al mercato. Su questa base devono essere inclusi altri settori oggetto di cooperazione e del processo di integrazione, come l’ingresso temporaneo da Paesi terzi e parti della politica di asilo (Schengen/Dublino) e altri, visto che si tratta di un elenco aperto.

L’espressione «partecipazione (…) ad altri settori della cooperazione europea (…), in particolare alla cultura, all’istruzione, alla ricerca (…)» si riferisce ai programmi dell’UE (e ai successivi equivalenti) che servono allo scambio educativo (Erasmus+), alla promozione della cooperazione nella ricerca (Horizon) e alla promozione della cultura (Europa Creativa). La disposizione costituzionale obbliga la Confederazione a garantire le condizioni di partecipazione a questi programmi e a negoziarle con l’Unione europea.

La menzione speciale della politica climatica affronta uno dei settori ancora irrisolti della cooperazione della Svizzera con l’Europa che richiederà un’attenzione particolare in futuro. La menzione speciale della cooperazione per la protezione del clima è giustificata perché è l’archetipo di una sfida che supera il potere dei singoli Stati e richiede la cooperazione tra gli Stati per risolvere un problema comune (preoccupazione comune o common concern), oltre alle misure nazionali individuali. Si tratta quindi di un concetto di sussidiarietà che si esprime anche in questo caso. Anche in questo caso è necessario creare le basi istituzionali per la cooperazione. La politica climatica è embletica sotto questo profilo. La sua esplicita inclusione in un elenco aperto sottolinea che è forse il più importante, ma non l’unico settore di cooperazione cui si applicano queste caratteristiche.

In particolare, dalla disposizione costituzionale si può dedurre l’obbligo della Svizzera di partecipare agli attuali sforzi dell’UE per la protezione del clima e la conservazione delle risorse naturali, in particolare nell’ambito del Green Deal europeo. Altri compiti di questo tipo si presenteranno anche nell’ambito della sicurezza dell’approvvigionamento e della politica di sicurezza.

Paragrafo 3

3 Nel quadro dei trattati in vigore la Confederazione e i Cantoni assicurano che i valori fondamentali della democrazia e del federalismo, le risorse naturali alla base della vita e l’equilibrio sociale in seno alla collettività e sul mercato del lavoro siano tutelati.

Il paragrafo 3 ha il compito di assicurare che l’integrazione europea si compia nel rispetto dei diritti sociali, dei valori democratici e dello sviluppo sostenibile. Si basa sulla certezza che l’apertura della politica estera, e in particolare l’apertura dei mercati, sia utile agli interessi del Paese nel suo complesso, ma richieda un’attenzione particolare alla promozione attiva delle condizioni quadro necessaria alla preservazione della democrazia, del federalismo, delle risorse naturali e dell’equilibrio sociale. La democrazia e il federalismo sono considerati “valori fondamentali” della Svizzera che devono essere coltivati e preservati. Secondo questa concezione, si tratta di scelte fondamentali della Costituzione che devono essere mantenute e rinnovate attivamente, anche in condizioni di cambiamento. Nel contesto dell’integrazione europea, ciò significa non solo che la Confederazione è tenuta a preservare il più possibile l’ordine federalista e il sistema di democrazia semidiretta durante il processo di integrazione, ma anche e soprattutto che deve cogliere l’integrazione come un’opportunità per rinnovare e rivitalizzare la democrazia e il federalismo e difendere questi valori nel processo di integrazione. Infine, ma non meno importante, c’è anche il dovere di lavorare per un’Europa il più possibile democratica e federalista.

Il paragrafo 3 riconosce inoltre, in particolare, che vi sono segmenti della popolazione che possono subire perdite da una rapida apertura dell’economia e che tali perdite devono essere assorbite e integrate socialmente. Il paragrafo 3 incarica pertanto la Confederazione e i Cantoni, nelle rispettive aree di competenza, di adottare misure di perequazione sociale e di creare le basi giuridiche necessarie a tal fine. Questo compiti non si limita alle misure di accompagnamento sul mercato del lavoro, anche se queste possono essere le più importanti. In linea di principio, si applica a tutti i potenziali ambiti in cui in cui l’apertura all’Europa dovesse creare pressioni e distorsioni a motivi di effetti distributivi. Si tratta, ad esempio, del mercato dei servizi o degli affitti, dell’acquisto di proprietà nel contesto della libera circolazione dei capitali, della libera circolazione delle persone e della salvaguardia dei servizi pubblici, in particolare quando ciò è necessario per garantire l’uguaglianza sociale. Questa disposizione generalizza quindi l’idea che l’apertura economica debba essere accompagnata da un equilibrio sociale al di là del mercato del lavoro e lo eleva a livello costituzionale.

Inoltre, la conservazione delle risorse naturali in Svizzera deve essere presa in considerazione anche in tutti i futuri passi verso la liberalizzazione. Una riduzione della protezione delle risorse naturali sulla base di trattati internazionali ai sensi dell’art. 54a cpv. 2 della Costituzione federale è quindi esclusa in futuro. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, l’art. 54a cpv. 3 Cost. richiede almeno la protezione dei sistemi di sicurezza sociale esistenti e la protezione dei lavoratori esistenti, elevandoli quindi a livello costituzionale. Se necessario, la Confederazione e i Cantoni devono adottare misure aggiuntive. Sono richieste anche misure di protezione della politica commerciale, qualora vi sia la minaccia di un grave danno per i settori economici nazionali. Ai sensi dell’art. 54a cpv 3 della Costituzione federale, le persone che perdono il lavoro o devono chiudere l’azienda a causa della liberalizzazione del mercato ricevono il sostegno statale necessario per il loro riorientamento professionale o il loro reinserimento.

Nella misura in cui la liberalizzazione del mercato eserciterebbe una pressione sul servizio pubblico e sul servizio universale in Svizzera, questo paragrafo costituirebbe in ogni caso una base per ammortizzare tale pressione nella misura in cui la funzione sociale del servizio pubblico – sia per coloro che forniscono il servizio sia per coloro che beneficiano del servizio o del servizio universale – dovrebbe essere mantenuta o ammortizzata da misure alternative. Il carattere generale delle misure di accompagnamento qui richieste, che non si limitano al mercato del lavoro, potrebbe e dovrebbe quindi attutire anche qualsiasi pressione indiretta sull’equilibrio sociale in Svizzera.

Tuttavia, queste misure devono rimanere nel quadro dei trattati applicabili; non devono violare il diritto internazionale, compresi i trattati con l’UE e le esenzioni e le normative nazionali regolarmente previste. Da un lato, questa responsabilità del legislatore a livello federale e cantonale serve a evitare conflitti e a mantenere la reputazione della Svizzera come partner affidabile. Allo stesso tempo, sottolinea che, anche in presenza di un’ampia integrazione nel mercato interno, il margine di manovra locale e nazionale rimane riservato alle norme compatibili con il trattato. Il documento invita il legislatore a utilizzare questo margine di manovra a favore dei soggetti più vulnerabili della società.

La possibilità di adottare tali misure richiede una procedura istituzionalizzata di risoluzione delle controversie che consenta di risolvere eventuali divergenze nell’attuazione dei trattati in conformità con lo Stato di diritto. Ciò integra il sistema giuridiziario nazionale ed è anche nell’interesse della Svizzera. A seconda del grado di integrazione, questa procedura di risoluzione delle controversie prevede la possibilità di discostarsi dai regolamenti dell’UE in determinati ambiti e di accettare misure compensative adeguate e proporzionate. In questo modo, la disposizione consente di sostenere la politica pubblica della Svizzera e le deviazioni del legislatore nel quadro della cooperazione europea. Questo margine di manovra non esiste nel contesto dell’adesione all’UE o richiede il consenso degli Stati partner dell’area SEE.

Disposizioni transitorie Art. 197
Disposizione transitoria sull’art. 54a (integrazione europea)

Art. 197 n. 16

  1. disposizione transitoria sull’art. 54a (integrazione europea)

Al più tardi dopo l’accettazione dell’articolo 54a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale si sforzerà di concludere senza indugio i trattati necessari con l’Unione europea. Entro 12 mesi dalla conclusione dei negoziati sottopone i trattati all’Assemblea federale per approvazione. Nel contempo propone le misure necessarie per attuare l’articolo 54a capoverso 3. In particolare, queste misure devono garantire che il principio europeo della parità di condizioni di lavoro a parità di lavoro nello stesso luogo sia effettivamente e permanentemente applicato in Svizzera.

Le disposizioni transitorie impongono al Consiglio federale due obblighi. Il primo riguarda l’avvio immediato dei negoziati, a meno che questi non siano già in corso al momento dell’adozione dell’iniziativa. La disposizione si applica di conseguenza anche per il futuro e mira a evitare ulteriori ritardi, come quelli che la Svizzera ha sperimentato dopo l’adozione dei Bilaterali II nel 2004. Il secondo obbligo riguarda la presentazione del risultato dei negoziati al Parlamento contemporaneamente e insieme alla legislazione necessaria alla preservazione della democrazia, del federalismo, dell’ambiente naturale e dell’equilibrio sociale nel risultato dei negoziati (ai sensi dell’articolo 54a cpv 3). A differenza dell’articolo 141a della Costituzione federale, in questo caso viene introdotto un periodo obbligatorio di 12 mesi sulla base dell’esperienza precedente. Questa disposizione si applica anche al futuro e non è limitata nel tempo.

Mentre l’art. 54a della Costituzione federale stabilisce la base costituzionale per una serie di importanti aree di cooperazione, l’obbligo di avviare e concludere i negoziati riguarda solo le questioni istituzionali, ossia la creazione di condizioni che consentano di negoziare nuovi ambiti di cooperazione e di aggiornare i termini degli ambiti di cooperazione già esistenti. Non è prevista una scadenza per la conclusione dei negoziati, poiché questa dipende da entrambe le parti e dal loro accordo. La posizione negoziale del Consiglio federale è quindi limitata dalla disposizione costituzionale proposta solo nella misura in cui deve negoziare una soluzione istituzionale e non può continuare a rimandare l’inizio dei negoziati. Il Consiglio federale dovrebbe inoltre condurre i negoziati stessi senza rinvii tattici, come sottolineato dalla frase «si sfrozerà di concludere senza indugio i trattati necessari con l’Unione europea».

Tuttavia, è prevista una scadenza per il periodo successivo alla conclusione dei negoziati. La previsione di un periodo di dodici mesi dà al Consiglio federale il tempo sufficiente per preparare ed elaborare misure legislative di accompagnamento durante i negoziati e per presentarle al Parlamento insieme ai trattati veri e propri ai sensi dell’art. 141a della Costituzione federale. Il Parlamento stesso non è tenuto ad approvare l’esito dei negoziati e/o la legislazione di accompagnamento. Inoltre, non sono previsti termini specifici per lo svolgimento di un referendum o di una votazione. Lo stesso può valere anche per il referendum obbligatorio se un trattato contiene elementi sovranazionali o se è prevista l’adesione all’UE. Se la proposta viene respinta dal referendum, il Consiglio federale deve negoziare e presentare un nuovo risultato. Va da sé che anche il popolo, che deve approvare l’esito dei negoziati, non è vincolato da quest’ultimi. L’iniziativa consente quindi all’elettorato (ed eventualmente ai Cantoni) di decidere su una soluzione istituzionale due volte. Una volta in forma astratta, quando si vota sull’iniziativa, e una volta in forma concreta, quando si vota sull’esito dei negoziati.

Il termine «al più tardi» chiarisce che il Consiglio federale ha la possibilità di avviare negoziati in qualsiasi momento. L’iniziativa non limita in alcun modo questa possibilità. Se il Consiglio federale non è costituzionalmente obbligato a farlo senza questa disposizione, può e deve ovviamente iniziare e continuare i negoziati in qualsiasi momento prima di una votazione, e anche continuarli o riprenderli se l’iniziativa fallisce. In questo senso, l’iniziativa, finché è pendente, non è un’obiezione adatta a rinviare o interrompere i negoziati o a portarli avanti con meno energia. Solo perché non c’è spazio costituzionale per un ulteriore rinvio dopo che l’iniziativa è stata accettata, non significa che un rinvio prima che l’iniziativa entri in vigore o dopo il suo possibile fallimento sia ragionevole o addirittura necessario.

L’espressione «In particolare, garantiscono che il principio europeo della parità di condizioni di lavoro per lo stesso lavoro nello stesso luogo sia effettivamente e permanentemente attuato in Svizzera» si riferisce ai requisiti per la perequazione sociale di cui al paragrafo 3 e li specifica. Non si deve intendere che la Svizzera debba farlo solo in linea di principio o limitarsi a stabilire un principio. In realtà, questo principio esiste già e questa frase obbliga la Svizzera a rispettarlo e a concretizzarlo: il Consiglio federale deve garantire che i lavoratori distaccati in Svizzera siano soggetti alle condizioni di lavoro locali. Occorre porre un chiaro limite alla concorrenza a scapito dei lavoratori. Il fatto che si parli di condizioni di lavoro e non solo di salari sottolinea che la situazione dei lavoratori e la qualità di un posto di lavoro non sono influenzate solo dai salari. Sono le condizioni di lavoro complessive (cioè anche l’orario di lavoro e la sua flessibilità, la sicurezza del posto di lavoro, la retribuzione e i periodi di riposo, ecc.). La disposizione va quindi oltre il diritto al distaccamento dei lavoratori. Il suo scopo è quello di prevenire il dumping salariale, sottoponendo i lavoratori distaccati alle stesse condizioni di lavoro dei lavoratori locali. Le misure che servono a far rispettare il principio devono essere efficaci e permanenti.

L’art. 54a e le disposizioni transitorie mantengono quindi la divisione costituzionale dei poteri tra Consiglio federale, Parlamento, Popolo e Cantoni. In particolare, salvaguardano la ripartizione delle competenze tra il Consiglio federale da un lato e l’Assemblea federale (e l’elettorato e i Cantoni) dall’altro, come previsto dall’art. 184 della Costituzione federale. È vero che il Consiglio federale ha un obiettivo costituzionale che la sua politica estera ed europea deve perseguire. Tuttavia, il Consiglio federale ha ancora la possibilità di determinare la procedura e i tempi per la realizzazione di questo obiettivo in consultazione con il Parlamento e la società civile. Come in altri dossier, rappresenta la Svizzera all’esterno e conduce i negoziati con i partner negoziali. Vengono inoltre salvaguardati i diritti di partecipazione dell’Assemblea federale, degli elettori e dei Cantoni. Gli accordi previsti dall’art. 54a e qualsiasi altro accordo sono soggetti alla procedura di approvazione costituzionale. Lo stesso vale per l’adesione all’UE o all’area SEE. L’iniziativa tiene quindi pienamente conto della democrazia diretta della Svizzera nel processo di integrazione europea.

Le disposizioni dell’art. 54a e le disposizioni transitorie chiariscono che l’Iniziativa Europa prevede anche la possibilità di un’adesione all’UE o allo Spazio economico europeo (SEE) o di un processo di integrazione attraverso un’altra via futura, senza imporre nessuna di queste opzioni a priori. La Costituzione stabilisce gli obiettivi senza definire il percorso di diritto costituzionale. Pertanto, l’iniziativa può essere attuata attraverso un accordo quadro o una serie di accordi supplementari che integrano una soluzione istituzionale accordo per accordo e, nel complesso, portano all’apertura di nuovi settori di cooperazione e all’aggiornamento di quelli esistenti. Al contrario, l’iniziativa non ostacola l’adesione all’UE o al SEE e gli ulteriori sviluppi. Dal punto di vista di una soluzione istituzionale, l’adesione all’area SEE è una soluzione di ampia portata e l’adesione all’UE è la soluzione istituzionale più ampia, che esclude in larga misura le deviazioni dal diritto dell’UE, ma comporta la piena codeterminazione.

Il testo costituzionale proposto esprime il fatto che l’iniziativa è concepita a lungo termine nel suo complesso, stabilisce obiettivi e requisiti minimi, ma lascia l’attuazione al processo politico con tutte le sue fasi procedurali e nel rispetto dei diritti del Parlamento e del popolo.

Da quanto tempo è in corso la raccolta di firme per l’Iniziativa Europa?

L’Iniziativa Europa è stata lanciata ufficialmente il 2 aprile 2024. Per poter essere messa ai voti, è necessario raccogliere un totale di almeno 100.000 firme valide entro un massimo di 18 mesi. La raccolta delle firme può quindi durare al massimo fino al 2 ottobre 2025.

Cosa succede all’Iniziativa Europa dopo la raccolta delle firme?

Una volta completata la raccolta delle firme, i moduli compilati vengono consegnati alla Cancelleria federale. La Cancelleria federale verifica la validità delle firme e stabilisce se l’iniziativa è passata. Il Consiglio federale prepara quindi un progetto da sottoporre al Parlamento. Il Parlamento potrebbe decidere sull’iniziativa europea nel 2026 o nel 2027. Il referendum si svolgerebbe quindi nel 2027 o nel 2028. È necessaria una doppia maggioranza: poiché l’iniziativa si tradurrà in una modifica costituzionale, non solo il popolo, ma anche i Cantoni dovranno esprimersi favorevolmente in maggioranza. La strada per l’inserimento di un articolo sull’Europa nella Costituzione federale è quindi ancora lunga.

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[1]        SR 101

[2]        La numerazione definitiva di questo articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo il referendum; essa armonizzerà la numerazione con le altre disposizioni applicabili della Costituzione federale e apporterà tale adeguamento in tutto il testo dell’iniziativa.

[3]        Il numero definitivo di questa disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo il referendum.